TARI

La TARITAssa RIfiuti – è stata introdotta dalla Legge n. 147/2013 del 27 dicembre 2013 (legge di Stabilità per il 2014). Essa sostituisce i precedenti prelievi sui rifiuti (TARES – TARSU – Tia1 – Tia2).

La tassa sui rifiuti si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, nonché alle disposizioni di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA e dalle ulteriori deliberazioni in materia adottate dalla predetta Autorità ed al D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i – T.U.A.

DA CHI E’ DOVUTA LA TARI?

La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.

La presenza di arredo oppure l’attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell’occupazione o conduzione dell’immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l’esercizio di attività nell’immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l’interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero dalla tassa.

In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a 6 mesi nel corso dello stesso anno solare, la Tari è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della Tari dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

ESCLUSIONE DALLA TARI

Sono escluse le aree scoperte pertinenziali o accessorie di civile abitazione, le aree comuni condominiali (purché non detenute o occupate in via esclusiva da uno dei condomini) ed in generale i locali e le aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio: centrali termiche, vani ascensore, superfici coperte di altezza inferire a 150 centimetri, ecc. ecc. (per ulteriori specifiche consultare il regolamento TARI del proprio comune).

Inoltre, per le utenze Non Domestiche, il tributo non è dovuto in relazione alla quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al recupero. Sono inoltre escluse le superfici produttive, in via continuativa e nettamente prevalente, di rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

Le condizioni per l’esclusione vanno dichiarate e documentate secondo le modalità e entro i termini individuati dai singoli regolamenti comunali TARI.

QUALE SUPERFICIE SI CONSIDERA AI FINI DELLA TARI?

VIGENTE: Per l’applicazione della TARI, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti a prelievo, dalla superficie calpestabile dichiarate dal contribuente in occasione della presentazione della denuncia di attivazione o quelle eventualmente accertate dall’Ente.

PREVISIONE – DATA DA DESTINARSI: Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dal primo gennaio dell’anno successivo a quello di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate che attesta l’avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l’allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all’art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall’80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138.

All’atto dell’entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell’art. 6 della L. 212/2000.

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO

Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.

Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine del 30 aprile di ogni anno (salvo proroghe di Legge).

Le tariffe, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell’anno di riferimento. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

TEMPI E MODALITÀ PAGAMENTO TARI

Entro il termine annuale di approvazione delle Tariffe, il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della Tari prevedendo almeno due rate a scadenza semestrale.  Il versamento della Tari (o della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668) è effettuato tramite modello F24.

Nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento a un comune diverso da quello destinatario dell’imposta, è necessario attivare le procedure più idonee per il riversamento al comune competente delle somme indebitamente percepite. In questa particolare condizione, il contribuente che abbia dimostrato il versamento, seppur errato, non può in nessun caso essere sanzionato.

TRIBUTO PROVINCIALE

Sull’importo determinato a titolo di TARI viene calcolato il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all’art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504.

Il tributo è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia/Città metropolitana (Tributo Prov. BG = 5%).

Il versamento del tributo di cui al presente articolo è effettuato contestualmente al pagamento della TARI, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 01/07/2020 e dal Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 21/10/2020.

CODICI TRIBUTO TARI

I codici F24 rinominati che identificano la Tari (o la tariffa) sono:

  • 3944” – Tari
  • 3945” – Tari interessi
  • 3946” – Tari sanzioni
  • TEFA” – tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente
  • TEFA” – tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente – interessi
  • TEFZ” – tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente – sanzioni